Certificazione DiCo

Il nostro ufficio tecnico si occupa di rilasciare la certificazione di conformità prevista dalla legge 46/90 e DM 37/08

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è un documento rilasciato dopo avere installato o modificato l’impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile sostituirla con il DIRI (Dichiarazione di Rispondenza).

Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione. La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso, non viene richiesto.

Al termine dei lavori il nostro responsabile rilascerà la dichiarazione di conformità inerente a quanto installato nell’intervento commissionato.

Per interventi di sola modifica di un impianto esistente, il certificato farà riferimento alla sola parte modificata unitamente ad una valutazione sulle funzionalità e sulla sicurezza dell’intero impianto.

La certificazione si rende necessaria qualora ci si trovi ad allacciare nuove utenze (luce, gas e acqua), per ottenere il certificato di agibilità ed inoltre è richiesto dai Vigili del Fuoco per gli adempimenti sulla prevenzione degli incendi.

Vediamo in dettaglio da cosa è composta la dichiarazione di conformità legge 46/90.

Il certificato si compone di alcuni allegati obbligatori quali:

il progetto dell’impianto (in alcuni casi è possibile redigerlo in modo semplificato e senza firma se non rientra nelle casistiche disciplinate dall’art. 5).

Elenco dei materiali utilizzati con marchi e certificati di prova.

Copia della Visura Camerale dell’impresa installatrice contenente i requisiti tecnico-professionali.

La Dichiarazione di conformità legge 46/90 ha la funzione di garantire la corretta installazione degli impianti seguendo tutte le norme tecniche, rispettando l’idoneità dei materiali e le indicazioni presenti nel progetto.

Di aver eseguito cioè “a regola d’arte” l’installazione impiantistica commissionata. La DiCo inoltre prevede la verifica in termini di sicurezza e funzionalità di quanto installato a garanzia del committente.

 

Nel caso non sia reperibile la DiCo, di un’installazione precedente è possibile sostituirla con la DIRI (dichiarazione di rispondenza) valida solo per gli impianti installati prima del 2008, anno di entrata in vigore del DM 37/08. A seguito di accertamenti e sopralluoghi si potrà certificare la rispondenza dell’impianto alla normativa.

Cosa prevede l’articolo 5 che disciplina la progettazione degli impianti?

Il progetto va presentato allo sportello unico dell’edilizia contestualmente al procedimento edilizio-urbanistico (come la CILA, SCIA, Permesso di Costruire), deve essere realizzato secondo la “regola dell’arte” ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione. Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni planimetrici e gli schemi dell’impianto.

Il progetto redatto da un tecnico abilitato va eseguito sempre nei seguenti casi:

Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali superiori a 400mq
Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di 6 kw
Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6kw
Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
Impianti di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
Impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora (circa 46 kw)
Impianti del gas aventi canne collettive ramificate
Impianti del gas aventi portata termica superiore a 50 kw
Impianti antincendio se inseriti in un’attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi
Se l’impianto non rientra nei casi precedentemente indicati è possibile evitare di presentare il progetto al comune a firma di un tecnico abilitato. Rimane l’obbligo per il responsabile tecnico dell’impresa di redigere un progetto semplificato con uno schema planimetrico ed una relazione contenente anche i materiali utilizzati.

Rivolgiti al nostro ufficio tecnico per valutare con attenzione tutte le certificazioni di cui ha bisogno il tuo progetto di piccole, medie e grandi dimensioni.

La nostra Competenza

Per il tuo progetto, la nostra competenza ed esperienza per il rispetto di tutte le normative e degli obblighi progettuali.

 

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