DIA di Inizio Attività

Il nostro ufficio tecnico si occupa di redigere la documentazione necessaria alla denuncia di inizio attività.

La Dia o Denuncia di Inizio Attività in edilizia interessa le opere per le quali non è sufficiente la presentaizone della SCIA. Riguarda tutti gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni e i lavori che secondo le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al suddetto permesso di cotruire. Secondo le tabelle dell’art.22 comma 3 del T.U. edilizia ecco quali sono i casi in cui è necessaria la DIA:

– Gli interventi di “ristrutturazione pesante” ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U. edilizia:
1) interventi che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, comportano mutamenti delle destinazioni d’uso;

2) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

3) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;

4) interventi per i quali le varie leggi regionali prevedano la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire.

Differenza tra SCIA e DIA: La SCIA permette di iniziare i lavori il giorno stesso in cui viene presentata la domanda, starà poi agli organi di controllo verificare l’esattezza dei dati nei 60 giorni successivi. La DIA invece richiede un’attesa di 30 giorni prima di costruire, salvo disposizioni differenti del comune dove si trova l’opera da realizzare attraverso un ordine motivato.

Il nostro ufficio tecnico si occuperà di assolvere tutte le incombenze burocratiche redigendo in completo tutta la documentazione necessaria:

  • Progetto grafico contenente lo stato di fatto (ante operam) e le modifiche che porteranno alla situazione futura (post operam).
  • Relazione Tecnica che descriva in dettaglio tutte le opere da compiere e i riferimenti normativi nazionali e locali.
  • Certificazione di responsabilità del progettista a garanzia della conformità.

La nostra Competenza

Per il tuo progetto, la nostra competenza ed esperienza per il rispetto di tutte le normative e degli obblighi progettuali.

 

  • Direzione Lavori
  • A.S.L.
  • V.V.F.
  • Rilevazioni Fonometriche
  • Certificazioni Legge 46/90 e 37/08
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